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Art. 13
- Modalità del trattamento dei dati (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. I dati personali e i dati e documenti sanitari e socio-sanitari dell’interessato contenuti nel FSE sono memorizzati, distribuiti e indicizzati all’interno di una apposita infrastruttura tecnologica per la gestione del FSE, sono trattati attraverso strumenti elettronici e sono trasmessi attraverso reti telematiche.
2. Ciascun titolare assicura che ogni operazione su tali dati avviene con un livello di sicurezza elevato ed adotta tutte le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi che sono individuate nel disciplinare tecnico, contenuto nell’Allegato A), al presente regolamento.
3. Il disciplinare tecnico di cui al comma 2 è integrato ed aggiornato in relazione all’evoluzione tecnologica.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.