Regolamento 9 ottobre 2012, n. 55/R
Regolamento di attuazione dell’ articolo 76 bis, comma 8, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in merito all’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico. (1)
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012
Art. 12
- Operazioni eseguibili (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. Sui dati personali e documenti sanitari e socio-sanitari contenuti nel FSE possono essere effettuate operazioni di registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione, da parte di ciascun titolare sui dati di propria competenza.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere oggetto di comunicazione a terzi da parte del titolare, salvo nei casi in cui sia necessario per ottemperare ad obblighi di legge o di regolamento.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di conservazione dei dati e documenti sanitari e socio-sanitari e di alimentazione dell’indice, i titolari possono avvalersi dell’attività di fornitori di servizi, espressamente individuati quali responsabili esterni del trattamento dei dati.
Note del Redattore:
A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.