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Art. 12
- Operazioni eseguibili (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. Sui dati personali e documenti sanitari e socio-sanitari contenuti nel FSE possono essere effettuate operazioni di registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione, da parte di ciascun titolare sui dati di propria competenza.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere oggetto di comunicazione a terzi da parte del titolare, salvo nei casi in cui sia necessario per ottemperare ad obblighi di legge o di regolamento.
3. Per lo svolgimento delle operazioni di conservazione dei dati e documenti sanitari e socio-sanitari e di alimentazione dell’indice, i titolari possono avvalersi dell’attività di fornitori di servizi, espressamente individuati quali responsabili esterni del trattamento dei dati.

Note del Redattore:

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A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.