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Art. 11
- Accesso in emergenza (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. Nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l’incolumità fisica dell’interessato, i medici del SSR e dei servizi socio-sanitari, utilizzando la propria TS-CNS/Carta Operatore, possono accedere al FSE dell’interessato.
2. Lo stato di emergenza di cui al comma 1 è esplicitamente dichiarato e sottoscritto dal medico del SSR e le sue dichiarazioni e gli accessi ai dati sono memorizzati in maniera tale che l’interessato possa verificarli, consultando il suo FSE.
3. In tali situazioni le informazioni del FSE che possono essere consultate sono quelle rese visibili dall’assistito, secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.

Note del Redattore:

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A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.