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Art. 10
- Taccuino personale del cittadino (articolo 76 bis, comma 8, l.r. 40/2005 )
1. Nell’ambito del FSE è prevista una sezione riservata all’interessato denominata “taccuino personale del cittadino” che vi può inserire dati e informazioni personali, file di documenti sanitari, un diario di eventi rilevanti, promemoria per i controlli medici periodici.
2. Le informazioni e i documenti inseriti nel taccuino personale del cittadino risultano dati non certificati.
3. I dati e documenti con cui l’assistito alimenta questa sezione del FSE vengono resi disponibili tramite l’azienda sanitaria di iscrizione.

Note del Redattore:

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A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84, art. 93 , il presente regolamento rimane in vigore limitatamente all'allegato A “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico” per le disposizioni compatibili con il d.p.c.m. 178/2015 sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 76 bis, comma 9 della l.r. 40/2005.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.