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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009 n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 );


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 luglio 2012 ;


Visto il parere di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 23 luglio 2012, n. 662;


Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 4 settembre 2012;


Visto l’ulteriore parere di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 816;


Considerato quanto segue:


1. l’opportunità di superare il sistema di classificazione degli enti basato sulla differenziazione tra enti singoli ed organismi federativi ed associativi;


2. l’opportunità di favorire una migliore e più efficace gestione della procedura di iscrizione degli enti all’albo di servizio civile regionale da parte del competente ufficio regionale;


3. la necessità di ridurre i termini del procedimento per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria, al fine di assicurare l’avvio dei giovani in un lasso di tempo più breve e determinato;


4. la necessità di prevedere un termine di centocinquanta giorni per la pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati da parte del competente ufficio della Regione, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti, in ragione sia dell’alto numero di progetti mediamente presentati per ogni bando da parte degli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale sia della complessità istruttoria degli stessi progetti da valutare;


5. l’opportunità di selezionare giovani effettivamente motivati per lo svolgimento del servizio civile all’estero, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui si svolge tale servizio;


6. l’opportunità di introdurre la facoltà di realizzare alcune attività previste dal progetto in sedi diverse dalla sede di attuazione;


7. l’opportunità di superare la differenziazione in base all’orario di servizio del trattamento economico;


8. l’opportunità di prevedere la sostituzione dei giovani nella Consulta a metà legislatura, al fine di favorire la partecipazione alla Consulta di giovani che stanno svolgendo il servizio civile regionale;


9. la necessità di prevedere un termine affinché l’albo di servizio civile regionale possa essere adeguato alla nuova normativa, in particolare per la collocazione degli enti già iscritti nelle nuove tre categorie previste;


10. di accogliere i suggerimenti contenuti nel parere della Prima commissione consiliare ed adeguare conseguentemente il testo;


si approva il presente regolamento


Art. 1
- Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009
1. Il considerato 1 del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009 n. 10 ( Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35) è sostituito dal seguente:
“1. l’opportunità di individuare il numero di progetti e giovani che gli enti a seconda della categoria di appartenenza per ogni bando possono richiedere, tenuto conto delle capacità gestionali degli enti, delle differenti dotazioni in termine di personale, strutture, strumenti e cercando di mantenere un equilibrio fra le diverse categorie;”
.
2. Il considerato 2 del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“2. l’opportunità che l’iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale non possa avvenire in qualunque momento ma solo in determinati periodi, stabiliti dalla Regione, per consentire una miglior e più efficace gestione di tale procedura da parte del competente ufficio regionale;”
.
3. Dopo il considerato 5 del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:
“5 bis. la necessità di ridurre i termini del procedimento introducendo un tempo massimo a disposizione degli enti interessati per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria, al fine di assicurare l’avvio dei giovani in un lasso di tempo più breve e determinato;”
.
4. Il considerato 6 del preambolo del d.p.g.r 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“6. l’opportunità di prevedere un assegno mensile per lo svolgimento del servizio civile regionale del medesimo importo di quello nazionale, in particolare per non creare disparità di trattamento tra soggetti che svolgono attività analoghe sullo stesso territorio regionale;”
.
5. Dopo il considerato 8 del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:
“8 bis. la necessità di prevedere un termine di centocinquanta giorni per la pubblicazione della
graduatoria dei progetti approvati da parte del competente ufficio della Regione, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti, in ragione sia dell’alto numero di progetti mediamente presentati per ogni bando da parte degli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale sia della complessità istruttoria degli stessi progetti da valutare;”
.
6. Dopo il considerato 8 bis del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:
“8 ter. l’opportunità di selezionare giovani effettivamente motivati per lo svolgimento del servizio civile all’estero, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui si svolge tale servizio;”
.
7. Dopo il considerato 8 ter del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:
“ 8 quater. l’opportunità di prevedere la possibilità di destinare i giovani in servizio civile in una sede diversa per un periodo massimo prestabilito, in modo da agevolare la realizzazione di progetti che prevedono che alcune attività, in particolare nel periodo estivo, siano realizzate in luoghi diversi dalla sede di attuazione ove è ordinariamente svolto il progetto di servizio civile;”
.
8. Dopo il considerato 9 del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:
“9 bis. l’opportunità di prevedere la sostituzione dei giovani nella Consulta a metà legislatura, al fine di favorire la partecipazione alla Consulta di giovani che stanno svolgendo il servizio civile regionale;”
.
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 35/2006.”
.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Gli enti di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 comma 1 ter della l.r. 35/2006 sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) enti di prima categoria, gli enti con oltre cinquanta sedi di attuazione dei progetti ed almeno tre coordinatori di progetto;
b) enti di seconda categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da undici a cinquanta ed almeno due coordinatori di progetto;
c) enti di terza categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da una a dieci ed almeno un coordinatore di progetto.”
.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“1 ter. La domanda per l’iscrizione all’albo di servizio civile regionale può essere presentata esclusivamente nel periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione Toscana. Il competente ufficio della Regione provvede ad individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno solare.”
.
4. Nel comma 2 della articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 sono soppresse le seguenti parole:
“, lettera a)”
.
5. Il comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è abrogato.
Art. 3
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“c) l’indicazione delle sedi di attuazione di progetto che insistono sul territorio regionale o all’estero, la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il titolo giuridico in base al quale l’ente ha la disponibilità delle sedi. Ogni sede di attuazione può essere indicata da
un unico ente.”
.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per sede di attuazione di progetto una sola sede fisica contraddistinta da denominazione, via o piazza, numero civico ed eventuale partizione interna. Per ogni sede possono operare, compatibilmente con lo spazio a disposizione, fino a venti giovani anche afferenti a progetti diversi.”
.
3. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“negli ultimi tre anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“nell’ultimo anno”
.
Art. 4
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) l’indicazione delle sedi di attuazione di progetto;”
.
2. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“ negli ultimi tre anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“nell’ultimo anno”
.
Art. 5
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. Le istanze di variazione possono essere presentate in ogni momento, salvo la modifica o l’aggiunta delle sedi di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) che può essere effettuata esclusivamente nel periodo di cui all’articolo 3, comma 1 ter.”
.
2. Nel comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“articolo 5, comma 2.”
sono sostituite dalle seguenti:
“articolo 4, comma 4.”
.
3. La lettera b), del comma 4 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009 è abrogata.
Art. 6
1. Dopo l’articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis - Requisiti e compiti degli operatori del servizio civile regionale (articoli 5 comma 1 quater e 7 comma 5 l.r. 35/2006)
1. I requisiti ed i compiti del responsabile del servizio civile, del responsabile del progetto di servizio civile, dei coordinatori dei progetti di servizio civile e degli operatori dei progetti di servizio civile sono individuati nell’allegato A al presente regolamento.”
.
Art. 7
- Modifiche alla rubrica del capo III del d.p.g.r. 10/R/2009
1. Nella rubrica del capo III del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“progetti”
sono aggiunte le seguenti:
“ e dei documenti operativi”
.
Art. 8
1. La rubrica dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“Art. 7 - Presentazione dei progetti e dei documenti operativi (articoli 5, 7, 7 bis, 7 ter e 19 comma 1 lettera b) l.r. 35/2006)”
.
2. Nel comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“progetti”
sono aggiunte le seguenti:
“ ed i documenti operativi”
.
3. Nel comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“progetti”
sono aggiunte le seguenti:
“ ed i documenti operativi”
.
4. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“comma 1 bis”
.
5. Il comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“4. Gli enti di prima categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a diciotto progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani.”
.
6. Il comma 5 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“5. Gli enti di seconda categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a sette progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani.”
.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“5 bis. Gli enti di terza categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a tre progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a venti giovani.”
.
8. Il comma 6 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“6. I progetti o i documenti operativi di servizio civile sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalità stabilite nei relativi bandi.”
.
Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 8 del d.p.g.r. 10/R/2009
1. L’articolo 8 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 - Contenuto dei progetti e dei documenti operativi (articoli 7 commi 2 e 4, 7 ter e 19 comma 1 lettera b) l.r. 35/2006)
“1. I progetti contengono quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 e 7 bis comma 3 della l.r. 35/2006.
2. I documenti operativi contengono quanto previsto dall’articolo 7 ter comma 4 della l.r. 35/2006.
3. Per ogni progetto o documento operativo può essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci, ad eccezione dei progetti di cui all’articolo 7 ter della l.r. 35/2006.
4. Le attività previste dai progetti e dai documenti operativi si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.”
.
Art. 10
1. La rubrica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“Art. 9 - Progetti e documenti operativi non ammessi a valutazione (articoli 7 comma 4, 7 bis, 7 ter e 19 comma 1 lettera b) l.r. 35/2006)”.
2. Nel comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetti” sono aggiunte le seguenti: “o i documenti operativi”.
3. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetto” sono aggiunte le seguenti: “ o il documento operativo”
.
4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“b bis) non corrispondenza del documento operativo con il progetto predisposto dalla Regione;”
.
5. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“progetti”
sono aggiunte le seguenti:
“ o dei documenti operativi”
.
6. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“c bis) mancato rispetto del numero massimo di progetti o documenti operativi e giovani per bando;”
.
7. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“c ter) mancato rispetto del numero di giovani per progetto o documento operativo di cui all’articolo 8 comma 3.”
.
8. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“comma 1”
sono aggiunte le seguenti:
“e 1 bis”
.
Art. 11
1. La rubrica dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“Art. 10 - Formazione della graduatoria (articoli 7 comma 4, 7 bis, 7 ter e 19 comma 1 lettera b), b bis) l.r. 35/2006)”
.
2. Il comma 1 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“1. I progetti o i documenti operativi ammessi sono valutati sulla base dei criteri di cui all’allegato B al presente regolamento.”
.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. I progetti o documenti operativi che non raggiungono il punteggio minimo indicato nell’allegato B al presente regolamento non sono approvati.”
.
4. Il comma 2 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso in cui nella graduatoria vi siano più progetti o documenti operativi con medesimo punteggio collocati nell’ultima posizione utile per ottenere il finanziamento e non sia possibile avviare al servizio tutti i giovani richiesti, il competente ufficio regionale può apportare di propria iniziativa una riduzione dei giovani indicati nei medesimi progetti o documenti operativi proporzionalmente al numero di giovani richiesto.”
.
5. Il comma 3 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“3. La graduatoria dei progetti o dei documenti operativi, con l’indicazione di quelli finanziati, è approvata con decreto del dirigente del competente ufficio della Regione entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti o dei documenti operativi ed è pubblicata sul BURT.”
.
6. Nel comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“progetti”
sono aggiunte le seguenti:
“ o i documenti operativi”
.
Art. 12
1. Dopo l’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis - Progetti approvati ed autofinanziati dagli enti (articolo 7 comma 5 ter l.r. 35/2006)
1. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento regionale possono essere finanziati dall’ente proponente per il numero di giovani indicati nello stesso progetto.
2. L’ente proponente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria dei progetti approvati, invia al competente ufficio della Regione dichiarazione attestante la volontà di procedere all’ autofinanziamento di cui al comma 1.
3. Il competente ufficio della Regione, preso atto della dichiarazione di cui al comma 2, comunica all’ente il termine e le modalità di trasmissione delle risorse necessarie.
4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 3 comporta l’esclusione del progetto dal bando di selezione dei giovani di cui all’articolo 11 bis.”
.
Art. 13
1. Nel comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“sulla base dei progetti approvati”
sono sostituite dalle seguenti:
“sulla base dei progetti o documenti operativi approvati e finanziati”
.
Art. 14
1. Dopo l’articolo 11 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis - Bando di selezione per i progetti finanziati dagli enti (articolo 7 comma 5 ter l.r. 35/2006)
1. Il dirigente del competente ufficio della Regione definisce, sulla base dei progetti finanziati dagli enti ai sensi dell’articolo 10 bis, il contingente di giovani da avviare al servizio civile regionale ed emana il bando di selezione. Il bando di selezione è pubblicato sul BURT.”
.
Art. 15
1. Nel comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“titolari dei progetti”
sono sostituite dalle seguenti:
“che realizzano il progetto”
.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“a bis) il luogo di residenza o il domicilio per motivi di studio o lavoro propri o di almeno uno dei genitori;”
.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) l’ente ed il progetto scelto;”
.
4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“c bis) di non aver riportato le condanne di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b bis) della l.r. 35/2006;”
.
5. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“non avere avuto”
sono aggiunte le seguenti:
“ nell’ultimo anno e per almeno sei mesi”
.
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. I soggetti interessati, salvo quanto previsto al comma 1 ter, possono presentare una sola domanda per bando, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.”
.
7. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“1 ter. Per i progetti di servizio civile all’estero, di cui all’articolo 7 bis della l.r. 35/2006, i soggetti interessati possono presentare fino ad un massimo di due domande per bando, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.”
.
Art. 16
1. Il comma 1 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“1. La selezione dei candidati è effettuata dall’ente che realizza il progetto, tramite colloquio e valutazione del curriculum, con procedure e modalità che garantiscano pubblicità, trasparenza ed imparzialità secondo i criteri definiti con apposita delibera di Giunta regionale”
.
2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“b bis) lettera motivazionale nei casi di selezione per i progetti all’estero.”
.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“3 bis. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione sul rispetto delle procedure e dei criteri di selezione dei giovani di cui al presente articolo.”
.
Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 14 del d.p.g.r 10/R/2009
1. L’articolo 14 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 - Pubblicazione della graduatoria (articoli 8 commi 2, 3 e 19 comma 1 lettera c) l.r. 35/2006)
1. L’ente, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei giovani, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria dei giovani selezionati e contestualmente la trasmette al competente ufficio della Regione unitamente ai verbali che danno conto delle procedure seguite e delle valutazioni dei giovani.
2. L’ente contestualmente alla trasmissione dei dati di cui al comma 1 comunica al competente ufficio della Regione la sede di attuazione di progetto per ogni giovane collocato utilmente in graduatoria ed i dati necessari per la stipula del contratto.”
.
Art. 18
1. Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“articolazione dell’orario”
sono sostituite dalle seguenti:
“articolazione giornaliera e settimanale dell’orario;”
.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“b bis) la sede di attuazione ove è previsto lo svolgimento del servizio;”
.
Art. 19
1. Nel comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“comma 1”
sono aggiunte:
“per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.”
.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. In relazione alle caratteristiche del progetto il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinque settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.”
.
3. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“giorni”
sono aggiunte le seguenti:
“, corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto,”
.
4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“b bis) un giorno di permesso retribuito per donazione sangue.”
.
5. Nel comma 4 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“lettera b)”
sono aggiunte le seguenti:
“b bis), per gravidanza, per infortunio in servizio”
.
6. Nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“tre giorni”
sono aggiunte le seguenti:
“anche non consecutivi”
.
7. Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“quarantotto giorni”
sono aggiunte le seguenti:
“anche non consecutivi”
.
Art. 20
1. Il comma 1 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Ai giovani è corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari a 433,80 euro mensili.”
.
2. Al comma 2 dell’articolo 18 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“estero”
sono aggiunte:
“per l’intero periodo del servizio civile.”
.
Art. 21
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/ 2009 è inserito il seguente:
“1 bis. L’attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all’estero è effettuata, sul territorio regionale o all’estero, dagli enti entro i primi tre mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile nazionale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica d’impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione dell’emergenze, al contenuto professionale dell’attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.”
.
2. Nel comma 2 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“di cui al comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui ai commi 1 e 1 bis”
.
3. Il comma 3 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“3. La parte generale di cui al comma 1 lettera a) e di cui al comma 1 bis lettera a) nei casi di formazione svolta sul territorio regionale, può essere svolta anche da enti diversi dall’ente titolare del progetto, purché effettuata nell’ambito provinciale delle sede di attuazione del progetto.”
.
4. Nel comma 4 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“di cui al comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui ai commi 1 e 1 bis”
.
Art. 22
1. Nel comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“Decorso il primo semestre ed al termine del progetto”
sono sostituite dalle seguenti:
“Entro quarantacinque giorni dopo la scadenza del primo semestre ed entro sessanta giorni dopo la scadenza del progetto,”
.
2. Nel comma 2 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“Nel caso siano riscontrate gravi inadempienze nell’attuazione del progetto”
sono aggiunte le seguenti:
“compreso il mancato invio delle relazioni di cui al comma 1, “
.
3. Il comma 3 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Gli enti, previa approvazione del competente ufficio della Regione, possono con adeguata motivazione apportare modifiche al progetto già approvato relativamente alle figure del responsabile del progetto e degli operatori di progetto.”
.
Art. 23
- Sostituzione dell’articolo 24 del d.p.g.r. 10/R/2009
1. L’articolo 24 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 24 - Composizione della Consulta (articolo 17 l.r. 35/2006)
1. La Consulta di cui all’articolo 17 della l.r. 35/2006 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) tre membri designati dai giovani che svolgono servizio civile regionale;
b) un membro designato dagli enti pubblici di prima categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
c) un membro designato dagli enti privati di prima categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
d) un membro designato dagli enti pubblici di seconda categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
e) un membro designato dagli enti privati di seconda categoria iscritti all’albo regionale di servizio
civile;
f) un membro designato dagli enti pubblici di terza categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
g) un membro designato dagli enti privati di terza categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
h) un membro designato dai sindacati dei lavoratori;
i) un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;
j) due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali;
k) due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali.
2. I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono designati in apposite assemblee convocate dal competente ufficio della Regione. I membri di cui al comma 1 lettera a) durano in carica fino a metà legislatura. I nuovi membri di cui al comma 1 lettera a) sono designati in apposita assemblea convocata dal competente ufficio della Regione.
3. I membri di cui al comma 1, lettere h), i), sono designati congiuntamente dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).”.
4. Alle sedute della Consulta partecipa senza diritto di voto l’assessore regionale competente per materia o suo delegato.
Art. 24
1. Nel comma 1 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 10/R/2009 la parola
“venti”
è sostituita dalla seguente:
“dieci”
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2. Nel comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“almeno i due terzi dei membri”
sono aggiunte le seguenti:
“effettivamente nominati”
.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla Consulta stessa con la presenza di almeno i due terzi dei membri effettivamente nominati.”
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Art. 25
- Norme transitorie
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai bandi per la presentazione e selezione dei progetti di servizio civile regionale già pubblicati alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento gli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento presentano domanda di iscrizione nelle categorie di cui all’articolo 3 comma 1 bis del d.p.g.r. 10/R/2009, come inserito dal presente regolamento, utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Regione Toscana. Gli enti che non presentano domanda entro tale termine non possono partecipare ai successivi bandi di servizio civile regionale e possono presentare domanda di iscrizione nelle categorie medesime con le modalità di cui all’articolo 3 comma 1 ter del d.p.g.r 10/R/2009, come inserito dal presente regolamento.
3. La delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 13 comma 1 del d.p.g.r. 10/R/2009, come modificato dal presente regolamento, è adottata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.