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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009 n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 );


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 luglio 2012 ;


Visto il parere di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 23 luglio 2012, n. 662;


Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 4 settembre 2012;


Visto l’ulteriore parere di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 816;


Considerato quanto segue:


1. l’opportunità di superare il sistema di classificazione degli enti basato sulla differenziazione tra enti singoli ed organismi federativi ed associativi;


2. l’opportunità di favorire una migliore e più efficace gestione della procedura di iscrizione degli enti all’albo di servizio civile regionale da parte del competente ufficio regionale;


3. la necessità di ridurre i termini del procedimento per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria, al fine di assicurare l’avvio dei giovani in un lasso di tempo più breve e determinato;


4. la necessità di prevedere un termine di centocinquanta giorni per la pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati da parte del competente ufficio della Regione, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti, in ragione sia dell’alto numero di progetti mediamente presentati per ogni bando da parte degli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale sia della complessità istruttoria degli stessi progetti da valutare;


5. l’opportunità di selezionare giovani effettivamente motivati per lo svolgimento del servizio civile all’estero, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui si svolge tale servizio;


6. l’opportunità di introdurre la facoltà di realizzare alcune attività previste dal progetto in sedi diverse dalla sede di attuazione;


7. l’opportunità di superare la differenziazione in base all’orario di servizio del trattamento economico;


8. l’opportunità di prevedere la sostituzione dei giovani nella Consulta a metà legislatura, al fine di favorire la partecipazione alla Consulta di giovani che stanno svolgendo il servizio civile regionale;


9. la necessità di prevedere un termine affinché l’albo di servizio civile regionale possa essere adeguato alla nuova normativa, in particolare per la collocazione degli enti già iscritti nelle nuove tre categorie previste;


10. di accogliere i suggerimenti contenuti nel parere della Prima commissione consiliare ed adeguare conseguentemente il testo;


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.