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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 8 del d.p.g.r. 10/R/2009
1. L’articolo 8 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 - Contenuto dei progetti e dei documenti operativi (articoli 7 commi 2 e 4, 7 ter e 19 comma 1 lettera b) l.r. 35/2006)
“1. I progetti contengono quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 e 7 bis comma 3 della l.r. 35/2006.
2. I documenti operativi contengono quanto previsto dall’articolo 7 ter comma 4 della l.r. 35/2006.
3. Per ogni progetto o documento operativo può essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci, ad eccezione dei progetti di cui all’articolo 7 ter della l.r. 35/2006.
4. Le attività previste dai progetti e dai documenti operativi si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.