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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 8
1. La rubrica dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“Art. 7 - Presentazione dei progetti e dei documenti operativi (articoli 5, 7, 7 bis, 7 ter e 19 comma 1 lettera b) l.r. 35/2006)”
.
2. Nel comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“progetti”
sono aggiunte le seguenti:
“ ed i documenti operativi”
.
3. Nel comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“progetti”
sono aggiunte le seguenti:
“ ed i documenti operativi”
.
4. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“comma 1 bis”
.
5. Il comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“4. Gli enti di prima categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a diciotto progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani.”
.
6. Il comma 5 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“5. Gli enti di seconda categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a sette progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani.”
.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“5 bis. Gli enti di terza categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a tre progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a venti giovani.”
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8. Il comma 6 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“6. I progetti o i documenti operativi di servizio civile sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalità stabilite nei relativi bandi.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.