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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 5
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. Le istanze di variazione possono essere presentate in ogni momento, salvo la modifica o l’aggiunta delle sedi di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) che può essere effettuata esclusivamente nel periodo di cui all’articolo 3, comma 1 ter.”
.
2. Nel comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“articolo 5, comma 2.”
sono sostituite dalle seguenti:
“articolo 4, comma 4.”
.
3. La lettera b), del comma 4 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 10/R/2009 è abrogata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.