Menù di navigazione

Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 3
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“c) l’indicazione delle sedi di attuazione di progetto che insistono sul territorio regionale o all’estero, la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il titolo giuridico in base al quale l’ente ha la disponibilità delle sedi. Ogni sede di attuazione può essere indicata da
un unico ente.”
.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per sede di attuazione di progetto una sola sede fisica contraddistinta da denominazione, via o piazza, numero civico ed eventuale partizione interna. Per ogni sede possono operare, compatibilmente con lo spazio a disposizione, fino a venti giovani anche afferenti a progetti diversi.”
.
3. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“negli ultimi tre anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“nell’ultimo anno”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.