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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 25
- Norme transitorie
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai bandi per la presentazione e selezione dei progetti di servizio civile regionale già pubblicati alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento gli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento presentano domanda di iscrizione nelle categorie di cui all’articolo 3 comma 1 bis del d.p.g.r. 10/R/2009, come inserito dal presente regolamento, utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Regione Toscana. Gli enti che non presentano domanda entro tale termine non possono partecipare ai successivi bandi di servizio civile regionale e possono presentare domanda di iscrizione nelle categorie medesime con le modalità di cui all’articolo 3 comma 1 ter del d.p.g.r 10/R/2009, come inserito dal presente regolamento.
3. La delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 13 comma 1 del d.p.g.r. 10/R/2009, come modificato dal presente regolamento, è adottata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.