Menù di navigazione

Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 23
- Sostituzione dell’articolo 24 del d.p.g.r. 10/R/2009
1. L’articolo 24 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 24 - Composizione della Consulta (articolo 17 l.r. 35/2006)
1. La Consulta di cui all’articolo 17 della l.r. 35/2006 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) tre membri designati dai giovani che svolgono servizio civile regionale;
b) un membro designato dagli enti pubblici di prima categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
c) un membro designato dagli enti privati di prima categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
d) un membro designato dagli enti pubblici di seconda categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
e) un membro designato dagli enti privati di seconda categoria iscritti all’albo regionale di servizio
civile;
f) un membro designato dagli enti pubblici di terza categoria iscritti all’albo di servizio civile regionale;
g) un membro designato dagli enti privati di terza categoria iscritti all’albo regionale di servizio civile;
h) un membro designato dai sindacati dei lavoratori;
i) un membro designato dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro;
j) due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali;
k) due membri designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali.
2. I membri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono designati in apposite assemblee convocate dal competente ufficio della Regione. I membri di cui al comma 1 lettera a) durano in carica fino a metà legislatura. I nuovi membri di cui al comma 1 lettera a) sono designati in apposita assemblea convocata dal competente ufficio della Regione.
3. I membri di cui al comma 1, lettere h), i), sono designati congiuntamente dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).”.
4. Alle sedute della Consulta partecipa senza diritto di voto l’assessore regionale competente per materia o suo delegato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.