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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 22
1. Nel comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“Decorso il primo semestre ed al termine del progetto”
sono sostituite dalle seguenti:
“Entro quarantacinque giorni dopo la scadenza del primo semestre ed entro sessanta giorni dopo la scadenza del progetto,”
.
2. Nel comma 2 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“Nel caso siano riscontrate gravi inadempienze nell’attuazione del progetto”
sono aggiunte le seguenti:
“compreso il mancato invio delle relazioni di cui al comma 1, “
.
3. Il comma 3 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Gli enti, previa approvazione del competente ufficio della Regione, possono con adeguata motivazione apportare modifiche al progetto già approvato relativamente alle figure del responsabile del progetto e degli operatori di progetto.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.