Menù di navigazione

Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 21
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/ 2009 è inserito il seguente:
“1 bis. L’attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all’estero è effettuata, sul territorio regionale o all’estero, dagli enti entro i primi tre mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile nazionale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica d’impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione dell’emergenze, al contenuto professionale dell’attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.”
.
2. Nel comma 2 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“di cui al comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui ai commi 1 e 1 bis”
.
3. Il comma 3 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“3. La parte generale di cui al comma 1 lettera a) e di cui al comma 1 bis lettera a) nei casi di formazione svolta sul territorio regionale, può essere svolta anche da enti diversi dall’ente titolare del progetto, purché effettuata nell’ambito provinciale delle sede di attuazione del progetto.”
.
4. Nel comma 4 dell’articolo 21 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“di cui al comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui ai commi 1 e 1 bis”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.