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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 35/2006.”
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2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Gli enti di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 comma 1 ter della l.r. 35/2006 sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) enti di prima categoria, gli enti con oltre cinquanta sedi di attuazione dei progetti ed almeno tre coordinatori di progetto;
b) enti di seconda categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da undici a cinquanta ed almeno due coordinatori di progetto;
c) enti di terza categoria, gli enti con un numero di sedi di attuazione dei progetti da una a dieci ed almeno un coordinatore di progetto.”
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3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“1 ter. La domanda per l’iscrizione all’albo di servizio civile regionale può essere presentata esclusivamente nel periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione Toscana. Il competente ufficio della Regione provvede ad individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno solare.”
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4. Nel comma 2 della articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 sono soppresse le seguenti parole:
“, lettera a)”
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5. Il comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 10/R/2009 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.