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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 19
1. Nel comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“comma 1”
sono aggiunte:
“per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.”
.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. In relazione alle caratteristiche del progetto il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinque settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.”
.
3. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“giorni”
sono aggiunte le seguenti:
“, corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto,”
.
4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“b bis) un giorno di permesso retribuito per donazione sangue.”
.
5. Nel comma 4 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“lettera b)”
sono aggiunte le seguenti:
“b bis), per gravidanza, per infortunio in servizio”
.
6. Nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“tre giorni”
sono aggiunte le seguenti:
“anche non consecutivi”
.
7. Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“quarantotto giorni”
sono aggiunte le seguenti:
“anche non consecutivi”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.