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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 15
1. Nel comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 le parole
“titolari dei progetti”
sono sostituite dalle seguenti:
“che realizzano il progetto”
.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“a bis) il luogo di residenza o il domicilio per motivi di studio o lavoro propri o di almeno uno dei genitori;”
.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) l’ente ed il progetto scelto;”
.
4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“c bis) di non aver riportato le condanne di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b bis) della l.r. 35/2006;”
.
5. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“non avere avuto”
sono aggiunte le seguenti:
“ nell’ultimo anno e per almeno sei mesi”
.
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. I soggetti interessati, salvo quanto previsto al comma 1 ter, possono presentare una sola domanda per bando, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.”
.
7. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 12 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“1 ter. Per i progetti di servizio civile all’estero, di cui all’articolo 7 bis della l.r. 35/2006, i soggetti interessati possono presentare fino ad un massimo di due domande per bando, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.