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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 12
1. Dopo l’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis - Progetti approvati ed autofinanziati dagli enti (articolo 7 comma 5 ter l.r. 35/2006)
1. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento regionale possono essere finanziati dall’ente proponente per il numero di giovani indicati nello stesso progetto.
2. L’ente proponente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria dei progetti approvati, invia al competente ufficio della Regione dichiarazione attestante la volontà di procedere all’ autofinanziamento di cui al comma 1.
3. Il competente ufficio della Regione, preso atto della dichiarazione di cui al comma 2, comunica all’ente il termine e le modalità di trasmissione delle risorse necessarie.
4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 3 comporta l’esclusione del progetto dal bando di selezione dei giovani di cui all’articolo 11 bis.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.