Menù di navigazione

Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 11
1. La rubrica dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“Art. 10 - Formazione della graduatoria (articoli 7 comma 4, 7 bis, 7 ter e 19 comma 1 lettera b), b bis) l.r. 35/2006)”
.
2. Il comma 1 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“1. I progetti o i documenti operativi ammessi sono valutati sulla base dei criteri di cui all’allegato B al presente regolamento.”
.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. I progetti o documenti operativi che non raggiungono il punteggio minimo indicato nell’allegato B al presente regolamento non sono approvati.”
.
4. Il comma 2 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso in cui nella graduatoria vi siano più progetti o documenti operativi con medesimo punteggio collocati nell’ultima posizione utile per ottenere il finanziamento e non sia possibile avviare al servizio tutti i giovani richiesti, il competente ufficio regionale può apportare di propria iniziativa una riduzione dei giovani indicati nei medesimi progetti o documenti operativi proporzionalmente al numero di giovani richiesto.”
.
5. Il comma 3 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“3. La graduatoria dei progetti o dei documenti operativi, con l’indicazione di quelli finanziati, è approvata con decreto del dirigente del competente ufficio della Regione entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti o dei documenti operativi ed è pubblicata sul BURT.”
.
6. Nel comma 4 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“progetti”
sono aggiunte le seguenti:
“ o i documenti operativi”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.