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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 10
1. La rubrica dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituita dalla seguente:
“Art. 9 - Progetti e documenti operativi non ammessi a valutazione (articoli 7 comma 4, 7 bis, 7 ter e 19 comma 1 lettera b) l.r. 35/2006)”.
2. Nel comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetti” sono aggiunte le seguenti: “o i documenti operativi”.
3. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola “progetto” sono aggiunte le seguenti: “ o il documento operativo”
.
4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“b bis) non corrispondenza del documento operativo con il progetto predisposto dalla Regione;”
.
5. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo la parola
“progetti”
sono aggiunte le seguenti:
“ o dei documenti operativi”
.
6. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“c bis) mancato rispetto del numero massimo di progetti o documenti operativi e giovani per bando;”
.
7. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 è inserita la seguente:
“c ter) mancato rispetto del numero di giovani per progetto o documento operativo di cui all’articolo 8 comma 3.”
.
8. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 10/R/2009 dopo le parole
“comma 1”
sono aggiunte le seguenti:
“e 1 bis”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.