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Regolamento 9 ottobre 2012, n. 53/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale” in materia di servizio civile regionale).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 ottobre 2012

Art. 1
- Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009
1. Il considerato 1 del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009 n. 10 ( Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35) è sostituito dal seguente:
“1. l’opportunità di individuare il numero di progetti e giovani che gli enti a seconda della categoria di appartenenza per ogni bando possono richiedere, tenuto conto delle capacità gestionali degli enti, delle differenti dotazioni in termine di personale, strutture, strumenti e cercando di mantenere un equilibrio fra le diverse categorie;”
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2. Il considerato 2 del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“2. l’opportunità che l’iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale non possa avvenire in qualunque momento ma solo in determinati periodi, stabiliti dalla Regione, per consentire una miglior e più efficace gestione di tale procedura da parte del competente ufficio regionale;”
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3. Dopo il considerato 5 del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:
“5 bis. la necessità di ridurre i termini del procedimento introducendo un tempo massimo a disposizione degli enti interessati per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria, al fine di assicurare l’avvio dei giovani in un lasso di tempo più breve e determinato;”
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4. Il considerato 6 del preambolo del d.p.g.r 10/R/2009 è sostituito dal seguente:
“6. l’opportunità di prevedere un assegno mensile per lo svolgimento del servizio civile regionale del medesimo importo di quello nazionale, in particolare per non creare disparità di trattamento tra soggetti che svolgono attività analoghe sullo stesso territorio regionale;”
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5. Dopo il considerato 8 del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:
“8 bis. la necessità di prevedere un termine di centocinquanta giorni per la pubblicazione della
graduatoria dei progetti approvati da parte del competente ufficio della Regione, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti, in ragione sia dell’alto numero di progetti mediamente presentati per ogni bando da parte degli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale sia della complessità istruttoria degli stessi progetti da valutare;”
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6. Dopo il considerato 8 bis del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:
“8 ter. l’opportunità di selezionare giovani effettivamente motivati per lo svolgimento del servizio civile all’estero, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui si svolge tale servizio;”
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7. Dopo il considerato 8 ter del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:
“ 8 quater. l’opportunità di prevedere la possibilità di destinare i giovani in servizio civile in una sede diversa per un periodo massimo prestabilito, in modo da agevolare la realizzazione di progetti che prevedono che alcune attività, in particolare nel periodo estivo, siano realizzate in luoghi diversi dalla sede di attuazione ove è ordinariamente svolto il progetto di servizio civile;”
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8. Dopo il considerato 9 del preambolo del d.p.g.r. 10/R/2009 è aggiunto il seguente:
“9 bis. l’opportunità di prevedere la sostituzione dei giovani nella Consulta a metà legislatura, al fine di favorire la partecipazione alla Consulta di giovani che stanno svolgendo il servizio civile regionale;”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.