Regolamento 12 settembre 2012, n. 48/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 15 bis della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma”).
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 17 settembre 2012
Art. 1
- Limiti di costo per le opere pubbliche di interesse strategico (art. 15 bis,comma 1, lettera a) della l.r. 35/2011 )
1. Ai fini dell’applicazione della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma"), si considerano opere pubbliche di interesse strategico le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. 35/2011 il cui costo complessivo sia pari o superiore ad euro 500.000,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.