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Regolamento 31 luglio 2012, n. 44/R

Modifiche al decreto del Presidente Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”)

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 3 agosto 2012

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 45/R/2008
1. L’articolo 13 del d.p.g.r. 45/R/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni
1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”:
a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per i dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) e da j) ad n);
b) entro trenta giorni dalla stipula del subcontratto, per quelli di cui all’allegato B, lettera i);
c) entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento al quale l’informazione si riferisce, per i dati di cui all’allegato B, lettere da o) a s);
d) entro trenta giorni dal termine dei lavori o di esecuzione del contratto, per i dati di cui all’allegato B, lettera t).
2. I dati di cui all’allegato B, lettere da a) ad h) sono trasmessi in ogni caso con preavviso di almeno due giorni dall’effettivo inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.
3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 2004/17/CE e 2004/18/CE” ) ed in caso di interventi effettuati nell’ambito di contratti aperti e/o accordi quadro di cui all’articolo 59 del d.lgs. 163/2006, le informazioni di cui al comma 2 sono trasmesse, nei soli casi in cui l’intervento preveda una durata superiore ai due giorni, non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori o di esecuzione del contratto.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.