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Regolamento 18 giugno 2012, n. 28/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di apprendistato.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 21 giugno 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare gli articoli 18 bis e 32, comma 5 bis;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 10 maggio 2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2012, n. 408 “Modifiche al DPGR 8 agosto 2003 n. 47/r - Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato”;


Visto il parere favorevole della Terza e Quinta Commissione consiliare espresso, con raccomandazioni, nella seduta del 4 giugno 2012;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2012, n. 511.



Considerato quanto segue:


1. il d.lgs. 167/2011 ha riformato l’istituto dell’apprendistato in senso innovativo rispetto alla previgente normativa ed in particolare ha modificato la denominazione e la disciplina di ciascuna tipologia contrattuale, rinviando la disciplina generale del contratto ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di determinati principi;


2. il citato d.lgs. 167/2011 ha modificato fra l’altro gli aspetti relativi all’offerta formativa pubblica per cui la disciplina regionale in materia di apprendistato, che è rimasta in vigore fino al 25 aprile 2012 per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 7, comma 7 dello stesso d.lgs. 167/2011, deve essere adeguata alle nuove diposizioni;


3. al fine di adottare tempestivamente gli atti conseguenti di attuazione, e consentire in tal modo l’operatività delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è prevista l’immediata entrata in vigore dello stesso;


4. di accogliere il parere espresso dalla Terza e Quinta Commissione consiliare nella seduta del 4 giugno 2012 e di adeguare conseguentemente il testo alle raccomandazioni in esso contenute, ad eccezione:

- della prima raccomandazione, relativa alla richiesta di specificare il termine “standard”, in quanto il termine “standard” è mutuato dal d.lgs. 167/2011, dagli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e dal d.p.g.r. 47/R/2003 con riferimento al sistema regionale delle competenze, che ne definiscono i contenuti;

- della terza raccomandazione, riguardante l’integrazione delle rubriche degli articoli con il riferimento all’articolo di legge cui danno attuazione, in quanto l’integrazione richiesta, benché formalmente prevista dall’articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), renderebbe disomogeneo il testo del regolamento, in quanto gli altri articoli del d.p.g.r. 47/R/2003 non contengono il riferimento all’articolo di cui sono attuazione;


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.