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Regolamento 22 marzo 2012, n. 11/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di tirocini

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 30 marzo 2012




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare gli articoli da 17 bis a 17 sexies, 21 e 32;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 16 febbraio 2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 20 febbraio 2012;


Visto il parere favorevole della Terza e Quinta Commissione consiliare espresso, con raccomandazioni, nella seduta del 29 febbraio 2012;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2012, n. 220;


Considerato quanto segue:


1. a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di tirocini è necessario dare attuazione alle disposizioni regolamentari cui la predetta legge rinvia;


2. per assicurare una adeguata tutela ai tirocinanti sono disciplinati gli obblighi e i compiti dei vari soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, i diritti e gli obblighi dei tirocinanti, nonché i contenuti della convenzione stipulata fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante ed è determinato l’importo forfetario a titolo di rimborso spese a carico dei soggetti ospitanti nella misura di 500,00 euro mensili lordi;


3. per garantire che lo strumento costituito dai tirocini sia correttamente utilizzato come occasione formativa e che sussistano le condizioni oggettive per l’accoglimento dei tirocinanti, è determinato il numero dei tirocini attivabili annualmente dai soggetti ospitanti in proporzione alle dimensioni degli stessi e, nel caso di soggetti privati, con riferimento alla singola unità produttiva;


4. l’ambito applicativo della disciplina regionale non comprende il periodo di pratica professionale, obbligatoria e non obbligatoria, finalizzata all’esercizio di professioni ordinistiche in quanto la materia non rientra nella competenza normativa regionale;


5. al fine di adottare tempestivamente lo schema-tipo di convenzione fra soggetto promotore e soggetto ospitante, nei termini previsti dall’articolo 17 ter, comma 4 della l.r. 32/2002, e consentire in tal modo l’operatività delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è prevista l’immediata entrata in vigore dello stesso;


6. di accogliere il parere espresso dalla Terza e Quinta Commissione consiliare nella seduta del 29 febbraio 2012 e di adeguare conseguentemente il testo alle raccomandazioni in esso contenute, ad eccezione:

- della prima raccomandazione, relativa all’eliminazione del punto 4 del preambolo, in quanto lo stesso serve a meglio definire il campo di applicazione della normativa e ad evitare possibili contenziosi;

- della quinta raccomandazione, riguardante l’integrazione delle rubriche degli articoli da 86 bis a 86 undecies con il riferimento all’articolo di legge cui danno attuazione, in quanto gli articoli suddetti sono tutti attuativi dell’articolo 32, comma 4 della l.r. 32/2002. Poiché l’articolo 32 suddetto è l’unica norma della legge che definisce i contenuti del regolamento ed è peraltro citato nel terzo visto del presente preambolo, si ritiene che l’integrazione delle rubriche richiesta, benché formalmente prevista dall’articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della formazione), renderebbe ridondante il testo;


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.