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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

Art. 8
1. L’attività di verifica circa la presenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 3 è esercitata dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio tramite la Commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 della l.r. 83/2019 (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

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2. La Commissione di vigilanza e controllo (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

effettua d’ufficio, quando lo ritenga opportuno, la verifica sul possesso dei requisiti e comunque almeno una volta ogni due anni.
3. Nel caso di verifica con esito positivo la Commissione di vigilanza e controllo (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

ne dà comunicazione al soggetto interessato, all’azienda unità sanitaria locale interessata ed alla competente struttura regionale.
4. Nel caso di verifica di carenza di uno o più requisiti di cui all’articolo 3, la Commissione di vigilanza e controllo (6)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 25.

redige un verbale, previo contraddittorio con il soggetto interessato, con l’indicazione delle irregolarità e del termine perentorio per l’adeguamento. Se entro tale termine permane la carenza già verificata, la Commissione di vigilanza attribuisce esito negativo alla verifica e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato, alle competente azienda unità sanitarie locale ed alla competente struttura regionale che provvede alla cancellazione dall’elenco regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.