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Regolamento 4 gennaio 2012, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2012

Art. 6
- Cancellazione dall’elenco regionale (articolo 76 undecies, comma 1 lettera b) della l.r. 40/2005 )
1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI sono cancellati dall’elenco regionale nei seguenti casi:
a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto interessato;
b) perdita dei requisiti accertata anche a seguito delle verificate effettuate dalla Commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 della l.r. 83/2019 (5)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 24.

.
2. Il provvedimento di cancellazione dall’elenco regionale è pubblicato sul BURT ed è comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessati.
3. La cancellazione di una associazione di volontariato o di un comitato della CRI dall’elenco regionale comporta la sua esclusione dal sistema toscano territoriale di soccorso.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.