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Regolamento 18 ottobre 2011, n. 51/R

Modifiche al Decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2006, n. 49/R (Regolamento di attuazione della L.R. 9 marzo 2006, n. 9 "Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari”).

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 24 ottobre 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


La Giunta regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2006, n. 49/R/2006 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 “Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari);


Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 21 luglio 2011;


Visti i pareri delle competenti strutture ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 1 agosto 2011, n.709;


Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 settembre 2011;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2011, n. 865;


Considerato quanto segue:


1. E’ opportuno inserire all’articolo 2, fra le definizioni, quella di “gruppo di prove”, poiché tale espressione, utilizzata dall’articolo 4 del regolamento, in assenza di precise indicazioni legislative, ha fatto nascere alcuni dubbi interpretativi.


2. E’ necessario cassare, all’articolo 5 del regolamento, il riferimento al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 (Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio), in quanto abrogato dall’Sito esternoarticolo 11 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n.50 (Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche).


3. E’ necessario prevedere una riduzione del termine per la comunicazione del conseguimento dell’accreditamento, qualora sia stata presentata una domanda di iscrizione con riserva, per allineare la previsione a quanto dispone la legge stessa all’articolo 8.


4. E’ necessario integrare l’articolo 10 del regolamento, per dare attuazione al comma 2-bis dell’articolo 5 della l.r.6/2009 , introdotto dall’articolo 44 della legge regionale 21 marzo 2011 n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011). Tale norma prevede, a carico dei laboratori che abbiano affidato l’esecuzione di determinate prove a laboratori terzi, l’obbligo di comunicare anche l’esito delle prove stesse, rinviando al regolamento di attuazione della legge la disciplina delle relative modalità di comunicazione.


5. E’ necessario modificare il comma 2 dell’articolo 11, per ribadire che il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’ articolo 14 della l.r.9/2006 , è quello disciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).


6. Di accogliere il parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo del regolamento.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2006, 49/R/2006 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n.9 “Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari”), è sostituita dalla seguente:
e) “gruppi di prove”: insieme di prove analitiche individuate in base alle modalità di identificazione dei settori e delle tecniche di prova del laboratorio in discipline e sub-discipline, in conformità alle regole dell’Ente di accreditamento. Tale distinzione può riguardare i prodotti, le grandezze o i principi di misura.
Art. 2
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 49/R/ 2006 le parole comprese tra “
ed alle procedure operative
” e “
buona prassi di laboratorio
” sono soppresse.
Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 49/R/2006 le parole “
entro e non oltre ventiquattro mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro e non oltre diciotto mesi
”.
Art. 4
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 49/R/ 2006, è aggiunto il seguente:
3-bis. I laboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2006 che affidano l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano all’impresa alimentare committente gli esiti di tali prove con una delle seguenti modalità alternative:
a) trasmissione del rapporto di prova del laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio all’interno dell'elenco regionale di riferimento;
b) indicazione chiara e leggibile, nel proprio rapporto di prova, di ogni singola prova o gruppo di prove eseguite dal laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio all’interno dell'elenco regionale di riferimento.
Art. 5
1. Il comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 49/R/2006 è sostituito dal seguente:
2. All’accertamento delle violazioni degli obblighi sanzionati dall’articolo 14 della l.r. 9/2006 provvedono le aziende USL territorialmente competenti. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). L´ente competente ad applicare le sanzioni e ad incamerare i proventi è la Regione.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.