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Regolamento 18 ottobre 2011, n. 51/R

Modifiche al Decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2006, n. 49/R (Regolamento di attuazione della L.R. 9 marzo 2006, n. 9 "Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari”).

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 24 ottobre 2011

Art. 5
1. Il comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 49/R/2006 è sostituito dal seguente:
2. All’accertamento delle violazioni degli obblighi sanzionati dall’articolo 14 della l.r. 9/2006 provvedono le aziende USL territorialmente competenti. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). L´ente competente ad applicare le sanzioni e ad incamerare i proventi è la Regione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.