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Regolamento 18 ottobre 2011, n. 51/R

Modifiche al Decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2006, n. 49/R (Regolamento di attuazione della L.R. 9 marzo 2006, n. 9 "Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari”).

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 24 ottobre 2011

Art. 4
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 49/R/ 2006, è aggiunto il seguente:
3-bis. I laboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2006 che affidano l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, comunicano all’impresa alimentare committente gli esiti di tali prove con una delle seguenti modalità alternative:
a) trasmissione del rapporto di prova del laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio all’interno dell'elenco regionale di riferimento;
b) indicazione chiara e leggibile, nel proprio rapporto di prova, di ogni singola prova o gruppo di prove eseguite dal laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio all’interno dell'elenco regionale di riferimento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.