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Regolamento 18 ottobre 2011, n. 51/R

Modifiche al Decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2006, n. 49/R (Regolamento di attuazione della L.R. 9 marzo 2006, n. 9 "Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari”).

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 24 ottobre 2011

Art. 1
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2006, 49/R/2006 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n.9 “Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari”), è sostituita dalla seguente:
e) “gruppi di prove”: insieme di prove analitiche individuate in base alle modalità di identificazione dei settori e delle tecniche di prova del laboratorio in discipline e sub-discipline, in conformità alle regole dell’Ente di accreditamento. Tale distinzione può riguardare i prodotti, le grandezze o i principi di misura.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.