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Regolamento 16 settembre 2011, n. 42/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 settembre 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 , recante norme per la (Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali) e, in particolare, l’articolo 9;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 28 luglio 2011;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta Regionale n. 711 del 1 agosto 2011 avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali). Approvazione ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dallo statuto regionale”;


Visto il parere favorevole della III commissione consiliare espresso nella seduta del 7 settembre 2011;


Visto l’ulteriore parere di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2011, n. 779;


Considerato quanto segue:


1. la legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 “Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile)” ha modificato in maniera significativa la disciplina regionale in materia di agevolazioni alle imprese, sia relativamente alla categoria dei potenziali destinatari delle misure agevolative, che è stata ampliata prevedendo le donne e i lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali, sia rispetto alle tipologie di agevolazioni, introducendo agevolazioni sotto forma di garanzia e contributi in conto interesse in luogo di finanziamenti a tasso zero. Pertanto, si rende necessaria l’emanazione di un nuovo regolamento che sostituisca ed abroghi il vigente;


2. come previsto dall’articolo 9, comma 1, lettere a) e b) è opportuno fornire una più puntuale definizione delle modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo innovativo dei progetti e delle modalità per la determinazione delle imprese in espansione;


3. in conformità al principio di semplicità dei rapporti tra imprese e istituzioni sono introdotte modalità semplificate della procedura quando la concessione delle agevolazioni è relativa a finanziamenti di importo non superiore ad € 50.000,00;


4. al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi e portare a regime la nuova disciplina è prevista l’immediata entrata in vigore del regolamento;


si approva il presente regolamento


Art. 1
- Modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto innovativo dei progetti di investimento (articolo 9, comma 1, lettera a) l.r. 21/2008 )
1. Si considerano con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo i progetti di investimento presentati dalle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali) che prevedono almeno una delle seguenti attività:
a) la realizzazione di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio rispetto al mercato di riferimento;
b) lo sviluppo di nuove tecniche di produzione di beni o servizi rispetto al mercato di riferimento;
c) lo sviluppo di nuove modalità organizzative;
d) l’utilizzo di tecniche di distribuzione innovative rispetto al mercato di riferimento;
e) l’utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti.
Art. 2
- Modalità per la determinazione delle imprese in espansione (articolo 9, comma 1, lettera b) l.r. 21/2008 )
1. Si considerano in espansione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 bis della l.r. 21/2008 , le imprese che, nel periodo considerato dall’articolo 2, comma 4 della l.r. 21/2008 , danno attuazione a un piano di sviluppo aziendale che prevede investimenti, finalizzati a consolidare o migliorare il proprio posizionamento competitivo, diretti in particolare a:
a) realizzare nuovi prodotti o servizi;
b) migliorare il posizionamento su mercati esistenti o accedere a nuovi mercati, anche esteri;
c) incrementare l'efficienza o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi;
d) realizzare processi di integrazione aziendale, quali acquisto di azienda o ramo di azienda, fusioni per unione o incorporazione;
e) realizzare un incremento dell’occupazione nei due anni successivi alla richiesta di agevolazioni.
Art. 3
- Attuazione delle agevolazioni ( articolo 9, comma 1, lettera c) l.r. 21/2008 )
1. Le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dall'articolo 5, comma 1 della l.r. 21/2008 sono definite, nel rispetto della normativa vigente, con la delibera di cui all’articolo 6 della l.r. 21/2008 .
Art. 4
1. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) per investimenti in attivi materiali:
1) impianti industriali;
2) impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
3) macchinari, attrezzature e arredi;
4) opere murarie e assimilate, se funzionalmente correlate agli investimenti in macchinari o attrezzature;
5) impiantistica aziendale;
b) per investimenti in attivi immateriali: acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi, avviamento;
c) acquisto di servizi di consulenza, compresa la predisposizione del piano di impresa;
d) attività promozionali;
e) costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale;
f) capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 40 per cento del finanziamento oggetto dell'agevolazione.
Art. 5
- Modalità di concessione delle agevolazioni ( articolo 9, comma 1, lettera e) l.r. 21/2008 )
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 21/2008 .
3. La procedura per la concessione delle garanzie su finanziamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro è svolta con modalità semplificata.
4. L’agevolazione finanziaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2008 consiste in un contributo per la riduzione del tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing, nella misura definita dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008 . Il contributo in conto interessi è erogato in un'unica soluzione, attualizzato alla data di erogazione del finanziamento.
5. L'agevolazione finanziaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2008 consiste in una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta rilasciata dal soggetto attuatore ai soggetti finanziatori.
6. L'agevolazione finanziaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 21/2008 consiste nell'assunzione di partecipazioni di minoranza al capitale di imprese, costituite nella forma di società di capitale, comprese le società cooperative, finalizzata a finanziare un programma di investimenti.
7. Lo smobilizzo della partecipazione di minoranza può avvenire tramite:
a) acquisto da parte dei soci o dell'impresa;
b) vendita sul mercato;
c) collocamento dell’impresa sui mercati regolamentati;
d) esercizio del diritto di recesso.
Art. 6
- Realizzazione degli investimenti ( articolo 9, comma 1, lettera f) l.r. 21/2008 )
1. Gli investimenti devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore o dalla data di versamento della partecipazione al capitale di rischio.
2. Entro due mesi dal termine indicato al comma 1 il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a rendicontare le spese ammesse all'agevolazione, salvo il caso delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 21/2008 .
Art. 7
1. I controlli sono effettuati dal soggetto attuatore degli interventi anche mediante ispezioni e verifiche in loco e a campione sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni al fine di verificare:
a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
b) lo stato di attuazione del programma di investimento.
Art. 8
- Revoca delle agevolazioni ( articolo 9, comma 1, lettera h) l.r. 21/2008 )
1. E’ disposta la revoca dell’agevolazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) il programma di investimento non sia completato entro dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, salvo il caso in cui sia stata richiesta e autorizzata una proroga;
b) il programma di investimento sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento, salvo il caso che sia stata richiesta e autorizzata una rimodulazione del programma di investimento stesso;
c) sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni;
d) il rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all’articolo 7;
e) la rinuncia del beneficiario;
f) l'agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
g) cessazione dell’attività, concordato preventivo con cessione dei beni, concordato fallimentare, fallimento, oppure in caso di cessione dei beni oggetto di agevolazione prima del termine stabilito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008 , qualora non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo;
h) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008 ;
2. In caso di parziale realizzazione del progetto di investimento è disposta la revoca parziale dell’agevolazione concessa.
Art. 9
- Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese ( articolo 9, comma 1, lettera i) l.r. 21/2008 )
1. La banca dati delle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008 si integra con il sistema regionale di “e-government” degli interventi a favore delle imprese, di cui all’articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
2. La banca dati si integra altresì con il sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all’articolo 39 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
Art. 10
- Norma transitoria e abrogazioni
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 novembre 2008, n. 59/R (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 “Promozione dell’imprenditoria giovanile”) è abrogato fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 “Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile)” alle domande di agevolazione presentate dalle imprese giovanili con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo fino al giorno antecedente il decreto del dirigente regionale di cui all’articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008 , si applica il d.p.g.r 59/R/2008.
Art. 11
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.