Menù di navigazione

Regolamento 16 settembre 2011, n. 42/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 settembre 2011

Art. 9
- Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese ( articolo 9, comma 1, lettera i) l.r. 21/2008 )
1. La banca dati delle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008 si integra con il sistema regionale di “e-government” degli interventi a favore delle imprese, di cui all’articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
2. La banca dati si integra altresì con il sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all’articolo 39 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.