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Regolamento 16 settembre 2011, n. 42/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 settembre 2011

Art. 8
- Revoca delle agevolazioni ( articolo 9, comma 1, lettera h) l.r. 21/2008 )
1. E’ disposta la revoca dell’agevolazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) il programma di investimento non sia completato entro dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, salvo il caso in cui sia stata richiesta e autorizzata una proroga;
b) il programma di investimento sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento, salvo il caso che sia stata richiesta e autorizzata una rimodulazione del programma di investimento stesso;
c) sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni;
d) il rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all’articolo 7;
e) la rinuncia del beneficiario;
f) l'agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
g) cessazione dell’attività, concordato preventivo con cessione dei beni, concordato fallimentare, fallimento, oppure in caso di cessione dei beni oggetto di agevolazione prima del termine stabilito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008 , qualora non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo;
h) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008 ;
2. In caso di parziale realizzazione del progetto di investimento è disposta la revoca parziale dell’agevolazione concessa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.