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Regolamento 16 settembre 2011, n. 42/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 settembre 2011

Art. 6
- Realizzazione degli investimenti ( articolo 9, comma 1, lettera f) l.r. 21/2008 )
1. Gli investimenti devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore o dalla data di versamento della partecipazione al capitale di rischio.
2. Entro due mesi dal termine indicato al comma 1 il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a rendicontare le spese ammesse all'agevolazione, salvo il caso delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 21/2008 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.