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Regolamento 16 settembre 2011, n. 42/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 settembre 2011

Art. 5
- Modalità di concessione delle agevolazioni ( articolo 9, comma 1, lettera e) l.r. 21/2008 )
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 21/2008 .
3. La procedura per la concessione delle garanzie su finanziamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro è svolta con modalità semplificata.
4. L’agevolazione finanziaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2008 consiste in un contributo per la riduzione del tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing, nella misura definita dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008 . Il contributo in conto interessi è erogato in un'unica soluzione, attualizzato alla data di erogazione del finanziamento.
5. L'agevolazione finanziaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2008 consiste in una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta rilasciata dal soggetto attuatore ai soggetti finanziatori.
6. L'agevolazione finanziaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 21/2008 consiste nell'assunzione di partecipazioni di minoranza al capitale di imprese, costituite nella forma di società di capitale, comprese le società cooperative, finalizzata a finanziare un programma di investimenti.
7. Lo smobilizzo della partecipazione di minoranza può avvenire tramite:
a) acquisto da parte dei soci o dell'impresa;
b) vendita sul mercato;
c) collocamento dell’impresa sui mercati regolamentati;
d) esercizio del diritto di recesso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.