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Regolamento 16 settembre 2011, n. 42/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 settembre 2011

Art. 4
1. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) per investimenti in attivi materiali:
1) impianti industriali;
2) impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
3) macchinari, attrezzature e arredi;
4) opere murarie e assimilate, se funzionalmente correlate agli investimenti in macchinari o attrezzature;
5) impiantistica aziendale;
b) per investimenti in attivi immateriali: acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi, avviamento;
c) acquisto di servizi di consulenza, compresa la predisposizione del piano di impresa;
d) attività promozionali;
e) costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale;
f) capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 40 per cento del finanziamento oggetto dell'agevolazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.