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Regolamento 16 settembre 2011, n. 42/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 settembre 2011

Art. 1
- Modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto innovativo dei progetti di investimento (articolo 9, comma 1, lettera a) l.r. 21/2008 )
1. Si considerano con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo i progetti di investimento presentati dalle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali) che prevedono almeno una delle seguenti attività:
a) la realizzazione di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio rispetto al mercato di riferimento;
b) lo sviluppo di nuove tecniche di produzione di beni o servizi rispetto al mercato di riferimento;
c) lo sviluppo di nuove modalità organizzative;
d) l’utilizzo di tecniche di distribuzione innovative rispetto al mercato di riferimento;
e) l’utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.