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Regolamento 18 luglio 2011, n. 31/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 27 luglio 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing);


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 16 marzo 2011;


Visto il parere delle competenti strutture di cui all’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2011, n. 320 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere delle competenti commissioni consiliari IV e V, riunitesi in seduta congiunta, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, espresso nella seduta del 1 giugno 2011;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 594;


Considerato quanto segue:


1. l’entrata in vigore del d.pg.r. 44/R/2008 ha prodotto la conseguenza pratica dell’impossibilità a svolgere l’attività a coloro che, senza avere la qualifica di estetista, fanno la sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna;


2. da quanto appena detto, dal momento che in molti casi si trattava di esercizi con molti anni di attività, si istituisce un percorso abbreviato per coloro che svolgono questa attività;


3. con questa modifica del regolamento si consente, evitando dubbi interpretativi, di poter continuare a svolgere l’attività di onicotecnica a coloro che già la svolgevano all’entrata in vigore del d.pg.r. 44/R/2008;


4. la modifica inerente l’articolo 49 del regolamento risponde all’esigenza di consentire nei locali destinati alla pulizia e sterilizzazione l’installazione di impianti che suppliscano alla mancanza di superfici aeranti dirette;


5. il Consiglio d’Europa ha varato una nuova risoluzione sui componenti dei pigmenti per tatuaggi che sostituisce quella citata nel regolamento attuativo della l.r. 28/2004 ed a cui è necessario adeguarsi;


6. si allineano, infine, i termini di adeguamento dei requisiti strutturali per i tatuatori e piercer a quelli degli estetisti;


7. il parere delle competenti commissioni consiliari è stato accolto sia mediante riformulazioni dell’articolato (art. 6, comma 1) che mediante l’introduzione nei considerato di un ulteriore punto (attuale n. 3);


8. non si ritiene accoglibile il suggerimento del citato parere delle commissioni concernente la precisazione dell’irretroattività dell’articolo 5 del presente atto regolamentare dal momento che l’articolo 5 ha il carattere di norma transitoria; tale articolo disciplina infatti lo specifico caso riguardante un numero limitato di persone per il quale l’entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R/2008 aveva posto in dubbio la possibilità di continuare ad operare e solo per i quali si istituisce un percorso abbreviato di conseguimento della qualifica di estetista;


si approva il presente regolamento


Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) è aggiunto il seguente:
1 bis. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna.
Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente:
1 bis. In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora.
Art. 3
1. Nel comma 1 bis dell’articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole da “
AP (2003)
” a “
make up)
” sono sostituite dalle seguenti: “
AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up ‘superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up’).
”.
Art. 4
- Modifiche alla rubrica dell’articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007
1. La rubrica dell’articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituita dalla seguente: “
Norme transitorie per attività di dermopigmentazione, tatuaggio e piercing
”.
Art. 5
1. Dopo l’articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 102 bis - Norme transitorie per attività di sola apposizione di unghie
1. Coloro che all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 ‘Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing’ ”) esercitavano l’attività di cui all’articolo 43, comma 1 bis possono continuare a svolgere l’attività a condizione che conseguano la qualifica di estetista ai sensi del presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualifica di estetista entro il 31 dicembre 2015; ai fini dell’accesso al percorso formativo per l’ottenimento della qualifica, attestano l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 43, comma 1 bis antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R bis mediante:
a) documentazione dell’iscrizione dell’attività presso la Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di esercizio dell’attività in qualità di dipendente.
3. Fermo restando il riconoscimento di ulteriori crediti formativi secondo la normativa vigente, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativi di cui ai seguenti allegati:
a) allegato F relative a:
1) area socio-culturale;
2) cinquanta ore per l’area giuridica;
3) area psicologica e sociale;
4) cinquanta ore per l’area tecnico professionale;
b) allegato G relative a:
1) area socio-culturale;
2) ottanta ore per l’area giuridica;
3) area psicologica e sociale;
4) cinquanta ore per l’area tecnico professionale.
4. I percorsi formativi per i soggetti cui al comma 1 hanno i seguenti monte ore complessivi:
a) milletrecentocinquanta ore per coloro che hanno svolto attività in qualità di dipendenti per ottenere la qualifica di estetista di cui all'allegato F;
b) duemiladieci ore per coloro che hanno svolto attività in forma autonoma per esercitare l'attività come lavoratore autonomo di cui all'allegato G.
5. Si applica l’articolo 85, comma 1, lettera b) a coloro che hanno conseguito la qualifica per l’esercizio dell’attività di estetica in qualità di dipendenti ai sensi della lettera a) del comma 4 e intendono esercitare l’attività di estetica in qualità di lavoratore autonomo.
”.
Art. 6
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente:
2 ter. Coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing si adeguano agli articoli da 44 a 53 entro il 25 ottobre 2012.
”.
2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente:
2 quater. L'adeguamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 è differito al 25 ottobre 2012.
”.
Art. 7
- Abrogazione dell’articolo 32 del d.p.g.r. 44/2008
1. L’articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing) è abrogato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.