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Regolamento 18 luglio 2011, n. 31/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 27 luglio 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing);


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 16 marzo 2011;


Visto il parere delle competenti strutture di cui all’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2011, n. 320 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere delle competenti commissioni consiliari IV e V, riunitesi in seduta congiunta, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, espresso nella seduta del 1 giugno 2011;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 594;


Considerato quanto segue:


1. l’entrata in vigore del d.pg.r. 44/R/2008 ha prodotto la conseguenza pratica dell’impossibilità a svolgere l’attività a coloro che, senza avere la qualifica di estetista, fanno la sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna;


2. da quanto appena detto, dal momento che in molti casi si trattava di esercizi con molti anni di attività, si istituisce un percorso abbreviato per coloro che svolgono questa attività;


3. con questa modifica del regolamento si consente, evitando dubbi interpretativi, di poter continuare a svolgere l’attività di onicotecnica a coloro che già la svolgevano all’entrata in vigore del d.pg.r. 44/R/2008;


4. la modifica inerente l’articolo 49 del regolamento risponde all’esigenza di consentire nei locali destinati alla pulizia e sterilizzazione l’installazione di impianti che suppliscano alla mancanza di superfici aeranti dirette;


5. il Consiglio d’Europa ha varato una nuova risoluzione sui componenti dei pigmenti per tatuaggi che sostituisce quella citata nel regolamento attuativo della l.r. 28/2004 ed a cui è necessario adeguarsi;


6. si allineano, infine, i termini di adeguamento dei requisiti strutturali per i tatuatori e piercer a quelli degli estetisti;


7. il parere delle competenti commissioni consiliari è stato accolto sia mediante riformulazioni dell’articolato (art. 6, comma 1) che mediante l’introduzione nei considerato di un ulteriore punto (attuale n. 3);


8. non si ritiene accoglibile il suggerimento del citato parere delle commissioni concernente la precisazione dell’irretroattività dell’articolo 5 del presente atto regolamentare dal momento che l’articolo 5 ha il carattere di norma transitoria; tale articolo disciplina infatti lo specifico caso riguardante un numero limitato di persone per il quale l’entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R/2008 aveva posto in dubbio la possibilità di continuare ad operare e solo per i quali si istituisce un percorso abbreviato di conseguimento della qualifica di estetista;


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.