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Regolamento 18 luglio 2011, n. 31/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 27 luglio 2011

Art. 5
1. Dopo l’articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 102 bis - Norme transitorie per attività di sola apposizione di unghie
1. Coloro che all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 ‘Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing’ ”) esercitavano l’attività di cui all’articolo 43, comma 1 bis possono continuare a svolgere l’attività a condizione che conseguano la qualifica di estetista ai sensi del presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualifica di estetista entro il 31 dicembre 2015; ai fini dell’accesso al percorso formativo per l’ottenimento della qualifica, attestano l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 43, comma 1 bis antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R bis mediante:
a) documentazione dell’iscrizione dell’attività presso la Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di esercizio dell’attività in qualità di dipendente.
3. Fermo restando il riconoscimento di ulteriori crediti formativi secondo la normativa vigente, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativi di cui ai seguenti allegati:
a) allegato F relative a:
1) area socio-culturale;
2) cinquanta ore per l’area giuridica;
3) area psicologica e sociale;
4) cinquanta ore per l’area tecnico professionale;
b) allegato G relative a:
1) area socio-culturale;
2) ottanta ore per l’area giuridica;
3) area psicologica e sociale;
4) cinquanta ore per l’area tecnico professionale.
4. I percorsi formativi per i soggetti cui al comma 1 hanno i seguenti monte ore complessivi:
a) milletrecentocinquanta ore per coloro che hanno svolto attività in qualità di dipendenti per ottenere la qualifica di estetista di cui all'allegato F;
b) duemiladieci ore per coloro che hanno svolto attività in forma autonoma per esercitare l'attività come lavoratore autonomo di cui all'allegato G.
5. Si applica l’articolo 85, comma 1, lettera b) a coloro che hanno conseguito la qualifica per l’esercizio dell’attività di estetica in qualità di dipendenti ai sensi della lettera a) del comma 4 e intendono esercitare l’attività di estetica in qualità di lavoratore autonomo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.