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Regolamento 18 luglio 2011, n. 31/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 27 luglio 2011

Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente:
1 bis. In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.