Regolamento 18 luglio 2011, n. 31/R
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 27 luglio 2011
Art. 1
- Modifiche all’articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2007
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) è aggiunto il seguente:
“
1 bis. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.