Menù di navigazione

Regolamento 18 luglio 2011, n. 30/R

Modifiche al Decreto del Presidente Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 ).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 20 luglio 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Visto il decreto del Presidente della Giunta 26 marzo 2008 n. 15/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 );


Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 3 marzo 2011;


Visto il parere della competente struttura ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 2 maggio 2011 n. 318 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare, espresso nella seduta del 1 giugno 2011;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 590;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 63 della l.r.41/2005 consente alle strutture residenziali e semi-residenziali già autorizzate ed a quelle che hanno presentato domanda di autorizzazione prima dell’entrata in vigore del regolamento attuativo di continuare ad operare o di avviare l’attività con il possesso dei requisiti preesistenti a quelli introdotti con il regolamento;


2. L’articolo 1, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con DPGR 26.3.2008, n. 15/R, nell’estendere la propria applicazione alle strutture già operanti anche nel caso di “variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d’uso di locali o spazi” ha fatto nascere diversi dubbi e difficoltà applicative, soprattutto in rapporto a quanto previsto dal citato articolo 63;


3. E’ opportuno circoscrivere la portata della disposizione in modo tale da escludere dall’ambito di applicazione del regolamento le strutture che non aumentano il numero dei posti letto e quelle che introducono modifiche alla destinazione d’uso dei locali e degli spazi marginali o comunque tali da non pregiudicare il rispetto dei requisiti prescritti;


Approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.