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Regolamento 18 luglio 2011, n. 29/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 20 luglio 2011

Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 7 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Direttore dell'esecuzione del contratto.
1. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.
2. Ove, ai sensi della normativa statale oppure in caso di motivate difficoltà, il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso è nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti alla propria struttura o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altre strutture previa intesa con il dirigente responsabile della struttura interessata.
3. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.