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Regolamento 18 luglio 2011, n. 29/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 20 luglio 2011

Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 19 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 19 -Programmazione di lavori pubblici
1. Nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno gli uffici della Giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo.
2. La struttura competente in materia di contratti della Giunta regionale redige entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo.
3. Entro il 15 ottobre la Giunta regionale adotta i documenti di cui al comma 2 e li trasmette al Consiglio regionale unitamente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale della Giunta regionale.
4. Qualora, a seguito della pubblicità di cui all’articolo 128, comma 2, del d.lgs. 163/2006, si renda necessario apportare modifiche allo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché all’elenco annuale dei lavori, la Giunta regionale procede alla nuova adozione, nonché alla trasmissione degli stessi al Consiglio regionale. Qualora, prima dell’approvazione, si rendano necessarie modifiche agli schemi di programma triennale e di aggiornamento o all’elenco annuale dei lavori, si procede al relativo aggiornamento degli schemi o dell’elenco, provvedendo a darne adeguata pubblicità.
5. Lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l’elenco annuale dei lavori da avviare nell’anno successivo sono approvati con atto del Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale.
6. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 è individuato dal direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato.”
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.