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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78 "Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010; (14)

Visto inserito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 1.



Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n.113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale; (14)

Visto inserito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 1.



Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 25 novembre 2010;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 28 dicembre 2010, n.1147;


Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 15 febbraio 2011;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2011, n. 437;


Considerato quanto segue:


1. L’abrogazione di numerose leggi in materia di beni, istituzioni e attività culturali, elencate all’Sito esternoarticolo 55 comma 1 della legge 21/2010 , è condizionata all’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge stessa.


2. Il termine di centoventi giorni per la valutazione delle domande presentate dalle istituzioni culturali ai fini della formazione della tabella appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa che deve essere svolta dagli uffici competenti.


3. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle richieste di accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo è motivato sulla base di considerazioni analoghe a quelle di cui al punto 2.


4. Di introdurre disposizioni di prima applicazione per consentire entro un breve termine dalla data di entrata in vigore del regolamento o del piano della cultura l’avvio dei seguenti procedimenti: riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale di musei ed ecomusei; formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali; accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo.


5. Per quanto concerne il requisito della verifica o della dichiarazione dell’interesse culturale del patrimonio detenuto dalle istituzioni culturali, richiesto per l’inserimento nella tabella regionale delle istituzioni, si ritiene sufficiente, in sede di prima applicazione, la presentazione della sola richiesta di verifica: ciò essenzialmente al fine di evitare un sovraccarico di pratiche amministrative, con tempi di espletamento piuttosto ridotti, per le strutture ministeriali competenti.


6. Occorre disciplinare in maniera dettagliata ed esaustiva la materia dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione e alla definizione dei relativi indicatori regionali. (1)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 1.



6 bis. Il termine di novanta giorni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico appare del tutto congruo alla luce dell’attività istruttoria e valutativa che deve essere svolta dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 1.



7. Di accogliere il parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione dei seguenti punti:


a) per quanto concerne i contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale dei musei ed ecomusei, il criterio di cui all’articolo 20 comma 1 lettera c) della l.r. 21/2010 (“previsione negli strumenti urbanistici del comune di riferimento della localizzazione e della normativa per la destinazione di uso del museo e dell’ecomuseo”) non è surrogabile con una “dichiarazione di avvio del procedimento”: tale formulazione, oltre a contrastare con l’espressa disposizione della legge, confligge con il carattere unitario del procedimento di approvazione dei piani attuativi (contenenti la distribuzione e localizzazione delle funzioni, e quindi prodromici ai mutamenti di destinazione d’uso), disciplinati dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).


b) per quanto concerne i requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo, si ritiene di non limitare il requisito del progetto di residenza alle compagnie di prosa, ma di estenderlo anche alle compagnie di danza, in attuazione dell’articolo 40 comma 1 lettera c) della l.r. 21/2010 , e in continuità con esperienze già avviate e consolidate a livello regionale.


c) per quanto concerne la norma di prima applicazione per la formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali, si ritiene preferibile l’adozione del più lungo termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del piano della cultura, considerata la complessità delle procedure di cui al punto 5.


d) per quanto concerne la norma di prima applicazione per l’istanza di accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, si ritiene preferibile stabilire la decorrenza del termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano della cultura, in quanto l’atto di pianificazione reca contenuti strettamente attinenti ai requisiti richiesti per l’accreditamento degli enti.


8. per quanto concerne il requisito dei tempi di apertura degli ecomusei e della previsione di incompatibilità dei membri del nucleo permanente di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo, la proposta di emendamento formulata dalla commissione è sostanzialmente accolta, con una riformulazione tecnicamente congrua.


9. Di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione dei seguenti punti:


a) per quanto concerne il sistema di accreditamento dei musei ed ecomusei, è la stessa l.r. 21/2010 a prevedere che i musei facenti parte di un sistema siano in possesso dei requisiti, che il regolamento provvede a specificare. La stessa legge, tuttavia, già stabilisce che alcuni requisiti, pur non posseduti dalla singola struttura, possano essere soddisfatti attraverso il sistema museale (direzione scientifica, attività educative, attività di ricerca, rilevazione della fruizione).


b) per quanto concerne la composizione della Commissione tecnica regionale musei ed ecomusei, la previsione contenuta nell’articolo 22 della l.r. 21/2010 (cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale) definisce già in maniera sufficiente le professionalità richieste per l’espletamento della funzione.


c) per quanto concerne il riconoscimento del ruolo delle province nell’elaborazione della politica culturale, è la stessa l.r. 21/2010 a prevederlo senza rinviare sul punto al regolamento (articolo 5 comma 4: “gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano della cultura di cui all’articolo 4 nei modi previsti dalla l.r. 49/1999 ).


d) per quanto concerne il ruolo di RTRT (Rete telematica della Regione Toscana) e le sue sinergie con le reti documentali e bibliotecarie, l’articolo 19 del regolamento (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) rinvia a deliberazioni di Giunta, attuative del piano della cultura, la disciplina tecnica di dettaglio del sistema informativo, in cui il ruolo di RTRT potrà trovare adeguata collocazione.


9 bis. La legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78 (Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010) ha modificato gli articoli 17 e 20 della l.r. 21/2010, per l'adeguamento alla normativa nazionale, e per rendere possibile la ricezione dei livelli minimi uniformi di qualità per le strutture museali come requisiti necessari al riconoscimento regionale, permettendo così alla Regione Toscana di aderire al Sistema museale nazionale. (15)

Punto inserito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 1.



9 ter. Occorre introdurre una norma transitoria che preveda un congruo termine di adeguamento alla nuova disciplina per le strutture museali già riconosciute di rilevanza regionale, considerata la complessità di tale adeguamento, e che preveda le modalità di svolgimento delle verifiche previste entro tale termine sulle strutture museali già accreditate. Occorre inoltre inserire nella norma transitoria una disposizione che, in sede di prima applicazione, preveda un termine per la presentazione delle istanze di accreditamento delle strutture che attualmente ne sono prive, termine che sia adeguato alla funzionalità degli uffici competenti per le relative istruttorie. (15)

Punto inserito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 1.



si approva il presente regolamento



Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.