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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

CAPO VI
- Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Art. 19
- Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e della attività culturali (art. 9 l.r. 21/2010 )
1. La Giunta regionale definisce, mediante le delibere annuali di attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 5 della l.r. 21/2010 , gli elementi caratterizzanti i flussi informativi, quali modelli di rilevazione, organizzazione del piano di rilevazione, e utilizzo di procedure informatizzate, in un quadro di coerenza nell’ambito delle tecnologie e degli standard del sistema informativo regionale.
2. Le delibere di cui al comma 1 indicano altresì gli obblighi di rilevazione e comunicazione alla Regione dei dati statistici dei soggetti accreditati dalla Regione stessa, nonché dei soggetti beneficiari di contributi regionali, ai fini del monitoraggio sulla permanenza delle condizioni di accesso ai benefici.
3. La Regione, al fine di perseguire le finalità di cui alla l.r. 21/2010 e al presente regolamento, può divulgare i dati ricevuti a livello singolo e aggregato. Le informazioni oggetto della divulgazione sono indicate nell’ allegato alle schede di rilevazione approvate con decreto dirigenziale.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.