Menù di navigazione

Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

CAPO II
- Rete documentaria e archivio della produzione editoriale regionale
SEZIONE I
- Biblioteche e archivi
Art. 6
- Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi (art. 11 comma 5 l.r. 21/2010 )
1. L’accesso alle biblioteche e agli archivi, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati e il prestito locale dei documenti in loro possesso, costituiscono funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono gratuiti per l'utente.
2. Costituiscono altresì funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono pertanto gratuite:
a) l’attività di informazione per l’uso della biblioteca o dell’archivio e delle fonti informative a stampa e digitali;
b) la consulenza di base, consistente nelle prime informazioni per le ricerche bibliografiche e documentarie attraverso cataloghi e inventari e nell’assistenza per il reperimento del materiale documentario e informativo;
c) l'accesso a internet, con le limitazioni disposte dalla normativa vigente e le modalità fissate dal regolamento della biblioteca.
3. I servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli di base di cui ai commi 1 e 2, che comportino costi supplementari interni o esterni, possono essere a pagamento. In particolare possono essere a pagamento i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione su supporto cartaceo o informatico di documenti e cataloghi. Gli oneri a carico degli utenti per i servizi suddetti devono essere determinati tenuto conto che :
a) non possono essere previste maggiorazioni degli oneri in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti;
b) i proventi devono essere considerati un rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dalla biblioteca a tal fine;
c) il costo dell’attività di consulenza eccedente quella di cui al comma 2 lettera b) sia nelle biblioteche sia negli archivi è determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e degli altri eventuali costi per il reperimento di fonti informative sostenuti dalle biblioteca o dall’archivio;
d) le riproduzioni di beni documentari sono soggette alle previsioni di cui agli articoli 108 e 109 Sito esternodel dlgs.42/2004 .
Art. 7
- Requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali (art. 28 comma 2 l.r. 21/2010 )
1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati.
2. La rete documentaria locale è costituita dagli enti locali attraverso la stipula di convenzioni che prevedono la distribuzione fra i soggetti partecipanti delle funzioni della rete stessa e dei relativi oneri. Le convenzioni contengono, inoltre, gli elementi di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.
3. La rete documentaria locale deve estendersi al territorio di una intera provincia o di più province o deve riguardare un patrimonio uguale o superiore a 300.000 documenti inventariati.
4. La rete documentaria locale ha una dotazione di personale fra gli istituti che partecipano alla rete non inferiore a 1 addetto ogni 7000 abitanti.
5. La rete documentaria locale realizza:
a) la gestione in cooperazione dei servizi bibliotecari di catalogazione, acquisto, prestito interbibliotecario e del sistema informativo di rete;
b) la programmazione coordinata degli interventi di riordino, inventariazione e fruizione degli archivi e la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-bibliografico;
c) la gestione di un sito web di rete comprendente informazioni strutturate su tutti gli istituti documentari di rete, l’accesso ai servizi web cooperativi e un catalogo collettivo di rete connesso stabilmente al catalogo unico virtuale regionale (Metaopac regionale) e al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
d) la programmazione coordinata delle attività di comunicazione, promozione, marketing dei servizi e promozione della lettura;
e) la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Regione Toscana dei dati per il sistema informativo statistico.
Art. 8
- Requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete (art. 28 comma 6 l.r. 21/2010 )
1. Per ciascuna rete documentaria locale sono individuati uno o più istituti fra quelli aderenti alla rete stessa quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete.
2. A tal fine l’istituto responsabile del coordinamento dei servizi di rete deve garantire:
a) la presenza al suo interno almeno di un bibliotecario o di un archivista, in relazione ai servizi di rete coordinati. Nel caso in cui un solo istituto sia responsabile del coordinamento di tutti i servizi di rete, deve essere previsto almeno un bibliotecario e un archivista dedicati a tempo pieno al coordinamento tecnico;
b) la disponibilità di dotazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle funzioni assegnate e in particolare di un sistema di connessione almeno di tipo ADSL;
c) nel caso di biblioteche, il rispetto di un orario di apertura di almeno 36 ore settimanali, o di 50 ore settimanali nel caso di comuni capoluogo; nel caso di archivi il rispetto di un orario di apertura di almeno 18 ore settimanali, o di 30 ore nel caso di comuni capoluogo.
SEZIONE II
- Archivio della produzione editoriale regionale
Art. 9
- Criteri per l’individuazione dei centri di deposito e delle attività finalizzate al funzionamento dell’archivio (art. 25 comma 3 l.r. 21/2010 )
1. Per centri di deposito si intendono gli istituti depositari di cui alla Sito esternolegge 15 aprile Sito esterno2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).
2. I centri di deposito svolgono le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 5 della l. 106/2004 e sono individuati tra gli istituti documentari della Toscana sulla base dei seguenti criteri:
a) esperienza pregressa acquisita nello svolgimento delle funzioni di istituto depositario ai sensi della previgente normativa statale sul deposito obbligatorio. A tal fine la Regione può avvalersi delle strutture statali presenti nel proprio territorio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);
b) adeguatezza della struttura organizzativa e delle professionalità necessarie allo svolgimento delle funzioni di istituto depositario previste dalla normativa vigente;
c) specializzazione dell’istituto relativamente alla gestione di una o più tipologie di documenti inseriti nella disciplina del deposito legale.
3. Le modalità operative di svolgimento delle funzioni sono disciplinate da apposita convenzione tra la Regione e i centri di deposito.
4. La Regione, sulla base del monitoraggio della gestione e dell’attività dell’archivio, valuta la funzionalità della soluzione adottata per la sua organizzazione e può rivederne la struttura anche procedendo all’individuazione di nuovi centri di deposito. Sono altresì possibili modifiche alla struttura dell’archivio nei seguenti casi:
a) grave inadempienza degli istituti nell’esercizio delle funzioni di deposito e nel rispetto delle condizioni poste dalla convenzione di cui al comma 3;
b) sopravvenuta impossibilità degli istituti all’esercizio delle funzioni di deposito.
5. I centri di deposito assicurano il funzionamento dell’archivio attraverso lo svolgimento delle attività previste dalla Sito esternol. 106/2004 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.