Menù di navigazione

Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 7
- Requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali (art. 28 comma 2 l.r. 21/2010 )
1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati.
2. La rete documentaria locale è costituita dagli enti locali attraverso la stipula di convenzioni che prevedono la distribuzione fra i soggetti partecipanti delle funzioni della rete stessa e dei relativi oneri. Le convenzioni contengono, inoltre, gli elementi di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.
3. La rete documentaria locale deve estendersi al territorio di una intera provincia o di più province o deve riguardare un patrimonio uguale o superiore a 300.000 documenti inventariati.
4. La rete documentaria locale ha una dotazione di personale fra gli istituti che partecipano alla rete non inferiore a 1 addetto ogni 7000 abitanti.
5. La rete documentaria locale realizza:
a) la gestione in cooperazione dei servizi bibliotecari di catalogazione, acquisto, prestito interbibliotecario e del sistema informativo di rete;
b) la programmazione coordinata degli interventi di riordino, inventariazione e fruizione degli archivi e la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-bibliografico;
c) la gestione di un sito web di rete comprendente informazioni strutturate su tutti gli istituti documentari di rete, l’accesso ai servizi web cooperativi e un catalogo collettivo di rete connesso stabilmente al catalogo unico virtuale regionale (Metaopac regionale) e al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
d) la programmazione coordinata delle attività di comunicazione, promozione, marketing dei servizi e promozione della lettura;
e) la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Regione Toscana dei dati per il sistema informativo statistico.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.